Descrizione
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 ha distinto in due classi le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che necessitano l’introduzione di particolari metodi di lavoro e/o cautele affinché il loro esercizio non possa essere nocivo alla salute del vicinato. Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il Decreto ministeriale 05/09/1994. Il Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una delle due classi è subordinato a una comunicazione preventiva al sindaco affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele.
Se per l’avvio dell’attività è previsto apposito procedimento ai sensi del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 la classificazione di industria insalubre deve essere presentata contestualmente e in allegato al procedimento principale.
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività il soggetto interessato presenta al SUAP territorialmente competente la comunicazione di inizio attività corredata da idonea documentazione.
Approfondimenti
Il Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216 recita:
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:
La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
La seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Il testo unico, quindi, prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i Comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui al Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Il soggetto interessato, 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, deve comunicare al SUAP se l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica. Il SUAP trasmette la comunicazione all’autorità sanitaria competente.
Quindi le autorità competenti (l'autorità sanitaria competente sotto il profilo della istruttoria tecnica e il sindaco titolare della funziona di massima autorità sanitaria sul territorio) devono limitarsi a prendere atto di tale attività e applicare le norme del testo unico sanitario (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216 e art. 217).
Le attività non ricomprese nell’elenco Decreto ministeriale 05/09/1994.