Descrizione
Le imprese di servizio di noleggio autobus con conducente:
- soddisfano i requisiti per trasportare su strada i viaggiatori
- svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus che hanno a disposizione e che hanno caratteristiche tecniche definite dalla normativa vigente.
Queste imprese devono possedere legittimamente gli autobus, cioè devono averli acquistati in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio.
I servizi di noleggio di autobus con conducente trasportano i viaggiatori e sono svolti da un’impresa professionale. Questi servizi possono essere effettuati per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti oppure possono essere offerti a gruppi precostituiti. In questo caso occorre definire preventivamente il periodo di effettuazione, la sua durata e l'importo complessivo dovuto, da corrispondere unitariamente o da dividere tra i singoli componenti del gruppo.
Gli autobus sono gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente.
Approfondimenti
I conducenti degli autobus adibiti al servizio possono essere (Legge 11/08/2003, n. 218, art. 6):
- lavoratori dipendenti
- lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali consentite dalla legge per lavoro temporaneo
- titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
Per autotrasportare persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è obbligatorio possedere la qualificazione iniziale e partecipare alla formazione periodica per ottenere la carta di qualificazione del conducente (Decreto legislativo 22/12/2000, n. 395, art. 14).
I conducenti di età inferiore a ventuno anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale:
- di tipo KA se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria A1, A2 o A
- di tipo KB se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria B1 o B (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 116).
Il requisito di onorabilità è valido se, oltre che dal direttore tecnico, è posseduto anche (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 5, com. 1):
- dall'amministratore unico, oppure dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare
Questo requisito non è valido o smette di esserlo nei casi descritti nel Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 5, com. 2.
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal direttore tecnico. L’idoneità consiste nel conoscere le materie riportate nell'Allegato I del Decreto legislativo 22/12/200, n. 395. È accertata con il superamento di un esame, le cui modalità sono definite dal Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 8 (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 7).
Il requisito di capacità finanziaria è valido se c’è disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a (Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 2009, art. 7):
- 9.000 euro: quando l’impresa ha la disponibilità di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente
- 5.000 euro: per ogni autoveicolo supplementare.
Per accertare l’esistenza della capacità finanziaria, il SUAP valuta:
- i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti
- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata
- i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni
- il capitale di esercizio.
La provadella sussistenza del requisito può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese bancarie. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti dal Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 21.
Il requisito di stabilimento sussiste se (Decreto ministeriale 25/11/2011, art. 5 e del Decreto ministeriale 25/01/2012):
- il richiedente dispone di una sede effettiva e stabile situata in Italia (fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria)
- una volta presentata la segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell'attività, il richiedente possiede, a idoneo titolo, almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1071/2009
- il richiedente svolge in modo efficace e continuativo le attività dei veicoli del punto precedente presso una sede operativa situata in Italia
Il Decreto ministeriale 25/01/2012 stabilisce in dettaglio tutte le modalità necessarie e richieste per attestare il requisito.
Per svolgere l'attività è necessario possedere una rimessa, pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso, per il posteggio dei mezzi.